Archivia 19 Marzo 2013

[ITALIANO] Il format televisivo: brevi cenni sulla giurisprudenza italiana e spagnola

(Articolo pubblicato in rivista Diritto & Diritti  – ISSN 1127-8579 – il 19 marzo 2013)


1.- Introduzione

Grazie alla globalizzazione ed alla rete telematica, alcuni format televisivi di successo, hanno avuto una rilevante diffusione planetaria.

Il programma d’intrattenimento Chi vuol essere milionario? sembra aver suscitato le stesse emozioni negli telespettatori italiani ed indiani, nonostante le diversità culturali. Il film Slumdog Milionarie ha perfettamente condensato questi sentimenti. Programmi come X factor, Ballando con le stelle, Cash cab (in Italia Cash Taxi) ed il famigerato Grande fratello hanno dimostrato che le barriere culturali possono essere superate dalla condivisione di un modello comune di spettacolo, anche se, sotto altro profilo, l’acquistare prodotti che sono in grado di garantire un certo risultato ai fini dell’audience finisce per impigrire la creatività delle emittenti televisive e delle società di produzione nazionali, capaci nel passato di grandi risultati, tutti italiani.

L’utilizzazione sempre più diffusa in Italia di format televisivi creati all’estero e che hanno riscosso un grande successo di pubblico in diversi paesi pone l’attenzione sull’esigenza di un’efficace tutela giuridica del format televisivo nell’ordinamento nazionale, vista la mancanza di una specifica normativa di protezione di questa peculiare forma di opera d’ingegno.

In particolare, in questa sede si intende evidenziare la tutela giuridica del format televisivo in Italia, con particolare riguardo all’evoluzione della giurisprudenza italiana in assenza di una specifica normativa posta a sua tutela, nonché tratteggiare un parallelo con la giurisprudenza spagnola. Lo scopo è quindi quello di evidenziare meglio le soluzioni prospettate dagli ordinamenti giuridici in questione.

2.- Il format televisivo nel diritto italiano

In occasione del convegno “Fiction TV: una grande opportunità” organizzato dalla Regione Lazio nel 2007, il presidente della S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori e degli Editori) allora in carica ha dichiarato che “Il Format per il nostro ordinamento giuridico non vale nulla. Gli autori di Format non hanno protezione, chiunque può appropriarsene. Ci sono circa duecento interventi della magistratura che negano al Format una tutela giuridica1.

Con queste dure parole, l’avvocato Giorgio Assumma ha messo in evidenza un serio problema: la mancanza di una effettiva tutela giuridica del format televisivo nell’ordinamento italiano. Ma cos’è un format televisivo e perché non viene tutelato dal nostro ordinamento giuridico con una specifica normativa?. A questa domanda, cercheremo di dare una risposta.

La S.I.A.E. ha elaborato, alcuni anni fa, una definizione di format, definendolo “un’opera dell’ingegno avente struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l’opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi2.

Tale definizione è stata poi ripresa anche dall’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni in due diverse delibere: la n° 699/01/CSP del 20013 e la n° 60/09/CSP del 20094. Anche la Cassazione l’ha fatta propria in una nota sentenza5.

Orbene, la definizione elaborata dalla S.I.A.E. non è però sufficiente per individuare pienamente il format televisivo ai fini di una sua a effettiva tutela giuridica. Poiché la legge sul diritto d’autore nulla dispone in merito ai format televisivi e la S.I.A.E. si è spinta fino a definirli come “opere dell’ingegno”, vi è certamente un deficit normativo. Di fronte a tale lacuna, la giurisprudenza – con riferimento al format – è partita dal principio che l’idea come tale non possa essere protetta quale opera dell’ingegno. Per ottenere una protezione giuridica è necessario che tale idea venga manifestata in modo nuovo e creativo, cosicché la sua forma possa essere tutelata: il diritto d’autore, quindi, tende a tutelare questo modo “creativo” in cui l’idea viene manifestata6. Di conseguenza, la giurisprudenza ha tutelato la manifestazione di una “idea creativa ed originale” che si cela dietro il programma televisivo piuttosto che il format televisivo.

In questo senso, il Tribunale di Roma nel 20007, ha escluso la protezione di diritto d’autore per un format televisivo privo di “elementi di originalità e creatività e carente di espressione formale” e ancora, successivamente, anche il Tribunale di Cagliari8 nel 2007 si è pronunciato adducendo che “Lo schema di programma televisivo, c.d. “format”, è tutelato dal diritto d’autore solo nel caso in cui esso consista in un’idea elaborata dotata di creatività e originalità”.

La Cassazione, in tema di diritto d’autore relativo a programmi televisivi, ha sancito nel 2011 che “(…) al fine di stabilire se un “format” integri gli estremi dell’opera dell’ingegno protetta dal diritto di esclusiva, è necessario, in particolare quando si tratti di un’opera caratterizzata da uno sviluppo narrativo diacronico, articolata in una successione di episodi, che vi sia una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, la quale sia caratterizzata dall’individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l’ ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione9.

Il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento l’articolo 1 della Legge 22 aprile 1941, n° 633, secondo la Suprema Corte non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, atteso che ciò che conta, ai fini della violazione dell’esclusiva, è che i tratti essenziali caratterizzanti l’opera anteriore siano riconoscibili nell’opera successiva, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio della motivazione. Ne consegue che non sussiste alcuna contraffazione quando la ripresa del “format” (da intendersi come il canovaccio di uno spettacolo, in cui si inseriscono improvvisazioni costituite dalle prestazioni dei partecipanti ad esso, costituito da un titolo, una struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi) si esplichi mediante la sola riproduzione di particolari non significativi o già noti o che costituiscano semplici idee diversamente rappresentante, cioè di elementi secondari o di dettaglio10.

Molto interessante è tuttavia evidenziare come in un decennio la giurisprudenza abbia dilatato la nozione degli “elementi di originalità e creatività e di espressione formale” posti a fondamento della tutela dell’opera di ingegno finendo per attribuire tutela al format proprio ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n° 633 e dell’articolo 2598 del codice civile. Infatti nella recente ordinanza del Tribunale di Roma del 21 ottobre 2011, relativa ad una disputa avente ad oggetto la tutelabilità di un’opera (programma televisivo) che si assumeva plagiata, la realizzazione del plagio e la sussistenza dei presupposti per adottare una tutela ex articolo 2598 del codice civile sorta tra gli autori, la produttrice e l’emittente del programma “Ballando con le stelle” e gli autori, la produttrice e l’emittente del programma “Baila”, il Collegio ha chiarito – in sede di reclamo, ribadendo quanto già espresso dal medesimo Ufficio in composizione monocratica – che il programma “Ballando con le stelle” risultava essere tutelabile in quanto “le opere audiovisive vengono comprese nella nozione di opera cinematografica alla quale sono assimilate; … ai fini della tutela autoriale del soggetto televisivo è sufficiente una soglia minima di complessità espressiva” e nel caso di specie “l’impianto complessivo dell’opera, lo spunto narrativo, l’ambientazione, la scelta e il sistema di presentazione dei personaggi, anche tramite la visione dei filmati, l’indagine sulle interazioni tra i partecipanti, le scenografie, il ritmo impresso alle sequenze sceniche e gli snodi narrativi evidenzino un’elaborazione originale e personale dell’autore, che pur utilizzando una serie di elementi e contenuti già noti e utilizzati in altri programmi, ha trovato uno spunto di originalità nelle modalità di assemblaggio”.

E’ quindi evidente che con tale provvedimento si potrebbe ritenere avviata una tutela giurisprudenziale, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n° 633, del format televisivo che “presenti elementi sufficienti di originalità e di creatività con riferimento alla struttura narrativa, allo stile di narrazione, alla presentazione dei contesti e dei contenuti, alla selezione dei personaggi, tale da costituire un’elaborazione originale”. Non resta che attendere per verificare se, in assenza dell’atteso intervento del legislatore, l’interpretazione sopra riportata verrà confermata dalla successiva giurisprudenza di merito e di legittimità, consentendo in tal modo di dare fiducia alle imprese del settore televisivo, anche quelle minori, per investire anche sulla creazione di nuovi format.

3.- Il format televisivo nel diritto spagnolo

Il diritto d’autore in Spagna si configura come un diritto unitario che permette ai terzi di avvalersi anche del diritto di riproduzione, di comunicazione, di distribuzione e di trasformazione. Il diritto d’autore così com’è strutturato dall’ordinamento ispanico ha come oggetto l’opera. La legge spagnola stabilisce che sono oggetto di proprietà intellettuale tutte le creazioni originali letterarie, artistiche o scientifiche espresse attraverso qualunque mezzo o supporto, tangibile od intangibile, attualmente conosciuto o che sarà inventato in futuro. Fra le opere incluse dall’articolo 10 della Legge sulla proprietà intellettuale vi sono anche le opere cinematografiche nonché ogni altra opera audiovisiva11.

La dottrina spagnola (Espín Cánovas), seguendo l’approccio della dottrina italiana, esclude che la sola idea, anche se originale, sia passibile di tutela in quanto mera opera dell’ingegno. Tale orientamento è confermato anche dalla giurisprudenza spagnola per cui le semplici idee astratte del pensiero umano non possono essere protette dal diritto d’autore. Le idee devono essere strutturate in maniera “formale” ed essere messe per scritto per poter godere di una relativa tutela12.

Secondo il Tribunale Supremo Spagnolo le opere devono essere originali dato che le idee possono essere o non essere importanti: “rilevante è la forma originale della loro espressione13.

In una risoluzione emessa il 24 giugno 2004, relativa alla controversia Meeting Ibérica contro Axel Spinger, il Tribunale Supremo ha ribadito tale orientamento evidenziando che il presupposto primordiale perché una creazione umana possa essere considerata opera tutelabile è l’originalità, vale a dire, l’aver creato qualcosa di nuovo che prima non esisteva. La creazione deve essere una “novità oggettiva”, requisito propedeutico al suo riconoscimento ex articolo 10 della Legge sulla proprietà intellettuale. Contrariamente, non sarà tutelato tutto ciò che sia divenuto, nel frattempo, patrimonio comune e di pubblico dominio14.

Se da una parte è sostanzialmente vero che il format televisivo non rientra nell’ambito della protezione sopra delineata, dall’altra parte è altrettanto vero che esso venga considerato dal giudice spagnolo come una “creazione originale dell’essere umano espressa attraverso un mezzo o supporto materiali od immateriali” e così rientrare de plano nella definizione ex articolo 10 della più volte citata legge sulla proprietà intellettuale.

La giurisprudenza spagnola, difatti, ha chiarito che il format televisivo può essere considerato come “opera dell’ingegno” se contiene una descrizione della struttura del programma, o meglio, se comprende al suo interno una sequenza preordinata di azioni, interventi, avvenimenti ed eventi organizzati. Tali contenuti devono tuttavia essere suscettibili di ricreare, attraverso l’esecuzione tecnica, una o più rappresentazioni unitarie dirette ad un determinato pubblico. Il format televisivo deve, inoltre, specificare le caratteristiche intrinseche dei personaggi, della sceneggiatura, eccetera. Perciò, le semplici e generiche concezioni riguardanti un programma di televisione non potranno essere considerate opere. La protezione che discende dalle disposizioni sulla proprietà intellettuale dipende, in gran parte, dal grado di astrazione dell’idea. Il punto più elevato dell’astrazione dell’idea sarà il “luogo comune” e nella misura in cui si riduce il livello di astrazione possono ottenersi formulazioni elaborate e suscettibili di essere protette dalla proprietà intellettuale15.

In una recentissima sentenza il format televisivo è stato definito come “un’opera dell’ingegno umano che incorpora una struttura o forma originale, costituita da una predeterminata unione o sequenza di elementi che, costituendo lo scheletro di un programma televisivo, sia quest’ultimo un magazine, un game show, un talk show, un quiz show, permetto la sua messa in scena, così come la sua individualizzazione rispetto ad altri formati del suo stesso genero16.

La sentenza spiega per di più che il format televisivo “costituisce il manuale d’istruzioni o la ricetta per la produzione di una opera audiovisiva” e che viene immesso nel sistema giuridico “onde sfruttare i diritti derivanti dalla vendita o licenza dello stesso ai produttori e distributori”.

La giurisprudenza ispanica però non si limita soltanto ad applicare le norme concernenti la proprietà intellettuale. In una nota sentenza, il Tribunale Commerciale n° 6 di Madrid, ha deciso di estendere al format televisivo le garanzie previste in materia di concorrenza sleale17. Il Tribunale, dopo aver accertato il plagio di un format televisivo, ha condannato una emittente nazionale ad interrompere la trasmissione del format plagiato riconoscendo alla televisione locale un congruo risarcimento.

Tra le varie iniziative poste a tutela dei format, è importante segnalare che la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión ha istituito (maggio 2011) un registro per i format televisivi il quale, pur non avendo natura di registro pubblico, ha la funzione di tutelare gli autori dei format di nuova creazione. Anteriormente era diffusa la prassi dell’autenticazione delle opere per via notarile, per ovviare ai non infrequenti casi di diniego di registrazione nel Registro Spagnolo della Proprietà Intellettuale. Il notaio si limitava ad autenticare scritture private o rogare atti pubblici contenenti i dati dell’autore, la data e l’ora del deposito dell’opera e questo sistema consentiva all’autore di poter dimostrare la paternità e la data certa dell’opera, senza rischiare di vedersi rifiutare la sua registrazione nel Registro Spagnolo della Proprietà Intellettuale per mancanza di originalità. In particolare, i format televisivi molte volte sono stati giudicati inidonei a comunicare idee o conoscenze nuove od originali e per tale motivo è stata loro negata la registrazione. Per arginare le conseguenze del diniego di registrazione, gli autori erano costretti, prima della istituzione del “registro dei format”, a registrare i copioni delle serie e dei programmi come se fossero state opere letterarie ovvero, alternativamente, a ricorrere all’autenticazione dell’opera da parte di un notaio.

Infine, si segnala un’ultima iniziativa posta a tutela del format, che si pone come una valida alternativa al “registro dei format” della Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión: a dicembre 2012, l’Entidad de Gestión de Derechos de los Productos Audiovisuales (EGEDA), ente autorizzato dal Ministero dei Beni Culturali che gestisce, rappresenta e difende in tutto il territorio spagnolo gli interessi dei produttori audiovisivi, in collaborazione con il Colegio de Registradores de España (registro dei beni mobili), ha creato il primo registro “on-line” di opere, registrazioni audiovisive, format televisivi e copioni che consente di autenticare la proprietà intellettuale e proteggere i diritti d’autore. Il registro “on-line” consente ad ogni autore di autocertificare l’opera attraverso la cosiddetta “prueba de autoría sólida”, salvando il suo contenuto telematicamente ed inserendola nei registri dei beni mobili.

A differenza dell’Italia, quindi, in Spagna si sono registrate interessanti iniziative, sia della pubblica Amministrazione sia degli enti privati di settore, dirette alla creazione di strumenti alternativi di protezione dei diritti sui prodotti audiovisivi, ed in particolare dei format, al fine di superare la mancanza di una specifica tutela normativa. Riepilogando, infine, se la legge spagnola non fornisce una specifica tutela al format televisivo, se non in quanto opera audiovisiva, la giurisprudenza ha realizzato di fatto una tutela per il format televisivo solo se sussistono particolari requisiti, quali ad esempio, la struttura o forma originale dell’opera e la predeterminata unione di sequenze e di elementi che permettono la sua messa in scena, dimostrandosi comunque molto selettiva nel valutarne l’originalità.

4- Conclusioni:

Sebbene non esista una definizione legale di format nell’ordinamento italiano come quello spagnolo e non vi sia in entrambi gli ordinamenti giuridici una tutela legale ad hoc, la giurisprudenza sia italiana sia spagnola hanno cercato di colmare il vuoto legislativo, applicando al format televisivo, quale opera d’ingegno audiovisiva, le garanzie previste in materia di concorrenza sleale.

Resta indiscutibile, anche al fine di garantire la massima tutela agli operatori commerciali che nell’utilizzo dei format per la realizzazioni di programmi televisivi investono ingenti capitali, l’urgenza di un intervento legislativo in entrambi gli ordinamenti nazionali volto a regolamentare finalmente questa peculiare categoria dell’opera di ingegno.

Marco Sbrocca

Francesco G. Leone

NOTE:

1.- “La S.I.A.E. per progetto di legge sul format”. Notiziario della SIAE. Roma, 5 luglio 2007. [On line] Url: http://www.siae.it. Consultato il 11 magio 2012.

2.- Bollettino della SIAE, 1994, p. 546.

3.- Consultazione pubblica concernente il contenuto del provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell’art. 2, comma 4, della Legge 30 aprile 1998, n° 122. (Deliberazione n° 600/01/CSP). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2001, n° 289. Al punto 2, sub 1, e) si legge “per i format intesi come produzioni aventi struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tecniche, idonee ad essere rappresentate in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela l’opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura, narrativa di base, apparato scenico, personaggi”.

4.- Regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi. (Deliberazione n° 60/09/CPS). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2009, n° 152. Al punto 1, lettera h) si legge “«format»: l’opera dell’ingegno depositata presso la S.I.A.E. a norma della rispettiva regolamentazione avente struttura originale ed esplicativa di una produzione audiovisiva e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere riprodotta in un programma radiotelevisivo, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli”.

5.- “In tema di diritto di autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un’opera dell’ingegno, pur potendosi prescindere da una assoluta novità e originalità di essa e nell’ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessario, con riferimento al “format”, cioè all’idea base di programma quale modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni ed in assenza di una definizione normativa, avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n°. 66 del 1994, secondo cui l’opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi,, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma”. Cassazione Civile, Sezione I, 17 febbraio 2010, n° 3817.

6.- “La protezione accordata dalla Legge 22 aprile 1941 n° 633 e successive modificazioni alle opere dell’ingegno aventi carattere creativo concerne l’idea non in quanto tale, bensì il modo in cui l’idea viene espressa, e cioè la forma dell’opera. Ne consegue che gli spunti, i suggerimenti o la comunicazione di un’idea non godono della tutela autorale, che protegge solo la forma espositiva”. Tribunale di Bologna, Sezione Speciale Proprietà industriale ed intellettuale, 26 settembre 2011. 7.- Tribunale di Roma, 27 gennaio 2000.

8.- Tribunale di Cagliari, 26 gennaio 2007.

9.- Cassazione Civile, Sezione I, 13 ottobre 2011, n° 21172.

10.- Cassazione Civile, Sezione I, 16 giugno 2011, n° 13249.

11.- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Artículo 10. Obras y títulos originales: 1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza; b) Las composiciones musicales, con o sin letra; c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales; d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales; e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas; f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería; g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia; h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; i) Los programas de ordenador.2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.

12.- La Sentenza del Tribunale Commerciale n° 2 di Madrid, del 9 giugno 2005, coerentemente con la dottrina prevalente, ha sottolineato che: “Constituye lugar común dentro del panorama doctrinal aquella concepción con arreglo a la cual las simples ideas, por no ser susceptibles de apropiación al ser patrimonio de la humanidad, no pueden ser objeto de tutela dentro de la órbita de los derechos de autor, siendo menester, para gozar de dicha protección, que la idea como tal se haya plasmado de forma relativamente estructurada en algún medio de expresión formal, en nuestro caso la palabra escrita. En tal sentido, señala ESPIN que la idea es de libre circulación, lo que se justifica por la utilización que el autor hace de los datos existentes en la sociedad que, después de su propia creación, devuelve a ésta”. ESPÍN CÁNOVAS, Diego. “Los derechos del autor de obras de arte”, Madrid, 1996, p. 66.

13.- Sentenza del Tribunal Supremo del 26 novembre 2003: “No importa la idea, ni si los datos históricos reflejados eran conocidos, o novedosos; lo relevante es la forma original de la expresión -exposición escrita-. Y así lo advierte, con pleno acierto, el juzgador de primera instancia al resaltar “el propio y personal sentido expositivo del autor”.

14.- Sentenze del Tribunale Supremo Spagnolo del 20 febbraio 1992, 26 ottobre 1992, 17 ottobre 1997 e 26 novembre 2003.

15.- Sentenza dell’Udienza Provinciale di Madrid, n° 182/09 del 2 luglio 2009.

16.- Sentenza dell’Udienza Provinciale di Toledo, n° 220/12 del 17 luglio 2012.

17.- Sentenza del Tribunale Commerciale n° 6 di Madrid, n° 373/07, del 18 giugno 2007. In questo caso siamo in presenza di due programmi televisivi, uno a livello locale e l’altro a livello nazionale che presentano entrambi lo stesso tipo di format. L’attore ha chiesto ed ottenuto l’applicazione delle norme sulla concorrenza sleale, soprattutto quelle riguardanti l’imitazione, lo sfruttamento della reputazione altrui e l’induzione all’infrazione contrattuale. Il convenuto non solo ha cancellato il suo programma, ma ha dovuto risarcire l’attore.