[ITALIANO] Terre rare in sudamerica: analisi della legislazione mineraria argentina.

[ITALIANO] Terre rare in sudamerica: analisi della legislazione mineraria argentina.

(Articolo pubblicato in rivista Diritto & Diritti – ISSN 1127-8579 – l’8 dicembre 2011)


Introduzione

Come noto, le terre rare1 sono indispensabili per la produzione delle componenti dei nuovi prodotti hi tech2 e per le tecnologie militari. La Cina, con più del novanta percento del traffico mondiale, vanta una posizione dominante, per non dire monopolistica nelle transazioni aventi ad oggetto i preziosi minerali. La scarsità delle risorse e la contrazione dell’offerta cinese, in un momento di espansione della domanda globale di tecnologia, induce a presagire una impennata del prezzo delle terre rare nel prossimo futuro.

Analizzando le altre grandi nazioni, osserviamo come Stati Uniti, Australia e Brasile stiano cercando di incrementare, faticosamente, la propria produzione. Anche l’Europa è intenta a costituire scorte per garantirsi una relativa autonomia3. Il Giappone – in controtendenza rispetto alle nazioni – è impegnato nella ricerca di materiali alternativi per soddisfare il fabbisogno delle proprie industrie specializzate nella tecnologia più avanzata.

Le grandi corporazioni, interessate a scommettere sulle terre rare, devono disporre, innanzitutto, di ingenti capitali da utilizzare durante le fasi di pianificazione, studio, esplorazione e progettazione. L’elevato rischio connesso alle operazioni estrattive ed i tempi medio lunghi per poter quantificare i profitti sono altre variabili da considerare. Infine, resta il problema – del tutto prevedibile – relativo agli alti costi ambientali.

Nel contesto sopra delineato, l’Argentina, con il suo vasto territorio inesplorato, un altissimo potenziale geologico, una appetibile legislazione mineraria ed una equilibrata normativa ambientale, si propone di attirare massicci investimenti esteri in questo strategico settore dell’economia. Il governo Argentino ha già rilasciato concessioni per lo sfruttamento di terre rare nelle località di Rodeo de los Molles (Provincia di San Luis), Cachi (Provincia di Salta), Sierra de Mumampa (Provincia di Santiago del Estero) e Farallón Negro (Provincia di Catamarca). Il presente articolo intende analizzare la legislazione mineraria locale dal punto di vista dell’investitore italiano.

Uno Stato federale

L’Argentina è una repubblica federale divisa in ventitré Province ed una Città autonoma4. Queste frazioni di territorio equivalgono, in linea di massima, alle nostre regioni. In realtà le Province argentine, diversamente dalle Regioni italiane, possono esercitare tutti i poteri che non hanno delegato al governo federale5, come ad esempio, amministrare la giustizia ed occuparsi di tutte le questioni che non rientrano nella giurisdizione federale. Possono nominare magistrati, costituire tribunali, emanare codici di procedura Civile e penale e perfino erigere una propria Corte Suprema Provinciale con funzioni di giudice di ultima istanza. Il Municipio, ovvero l’ente territoriale più vicino al cittadino, potrà essere paragonato, seguendo questo modello, al nostro Comune.

Il codice minerario

La Costituzione Argentina conferisce al Parlamento il potere di emanare un codice minerario6. Si tratta, naturalmente, di una specificazione nell’ordine delle fonti del diritto. Orbene il código minero7 non solo si occupa di regolare i diritti e gli obblighi derivanti dall’attività estrattiva in Argentina; vuole altresì regolamentare i procedimenti connessi allo sfruttamento delle risorse minerarie. Il suo articolo 9 impedisce allo Stato argentino di disporre e di sfruttare liberamente le miniere se non nei casi stabiliti dalla legge8. In questo modo, lo Stato, si spoglia dell’iniziativa economica in favore dei privati riservandosi la riscossione dei canoni di concessioni e delle relative royalties9. Questa peculiarità dell’ordinamento argentino rappresenta una vera e propria opportunità d’affari sia per gli operatori locali che per le multinazionali del settore.

La proprietà delle miniere

Si tratta di una questione molto dibattuta in dottrina. Una teoria sostiene che il proprietario del fondo è anche proprietario del sottosuolo. Un altro criterio attribuisce allo Stato ed alle Province la proprietà delle miniere10. Una terza via attribuisce alla persona che scopre una miniera la proprietà su di essa11.

Le miniere, secondo il codice minerario, sono beni della Nazione argentina o meglio delle Province e costituiscono una proprietà distinta e separata rispetto al terreno dove sorgono12. Esse sono considerate beni immobili alle quali si applica, per quanto compatibili, le norme sulla proprietà del Codice Civile argentino, salvo le disposizioni speciali contenute nel codice minerario, che prevalgono rispetto alla normativa generale13.

L’utilizzazione delle miniere potrà essere ottenuta attraverso la concessione amministrativa14 rilasciata dall’autorità competente – generalmente dalle Province – in seguito alla scoperta o dismissione delle mine vacanti15. La scoperta avviene quando una esplorazione autorizzata – ovvero un soggetto privato, in maniera incidentale – trova un giacimento non registrato. Colui che dichiara la scoperta è tenuto a presentare una relazione da consegnare all’autorità mineraria provinciale dichiarando le proprie generalità, quelle del proprietario del terreno, le circostanze del ritrovamento e consegnare alcuni campioni del minerale estratto. Una volta verificata l’originalità della scoperta, viene data pubblicità erga omnes. In forza della concessione, quindi, il concessionario non solo detiene il diritto di esclusiva in una frazione di territorio, ma anche la proprietà sulle future scoperte. Inoltre potrà anche esigere, dal proprietario del fondo, la vendita del terreno dove è situata la miniera16. Se il terreno appartiene allo Stato o al Municipio, tale cessione sarà a titolo gratuito fino a quando la miniera non sarà abbandonata o dichiarata vacante. Se i terreni appartengono ai privati, il prezzo di acquisto che il concessionario sarà tenuto a versare al proprietario verrà determinato sulla base del valore di mercato della proprietà fondiaria.

La concessione ha una durata illimitata e la stessa legge tende a vietare la divisione materiale delle miniere in favore di più proprietari. Fra gli obblighi che gravano sul proprietario delle miniere si possono annoverare:

  1. Presentare una relazione tecnica all’autorità mineraria;
  2. Corrispondere un canone annuale, pena la perdita della concessione;
  3. Rispettare tutte le norme di sicurezza del lavoro nelle miniere;
  4. Presentare una relazione sull’impatto ambientale.
Dominio originario dello Stato e c.d. “proprietà particolare” dei privati

Si tratta, come abbiamo visto, di un punto controverso e decisamente atipico per i giuristi italiani. E’ opportuno, pertanto, evidenziare il dominio dello Stato da una parte, e la peculiare figura della c.d. “proprietà” in capo ai concessionari dall’altra.

Il codice minerario sancisce, nel suo articolo 10, che senza pregiudicare il dominio originario dello Stato -riconosciuto dall’articolo 7- la proprietà particolare delle miniere si costituisce attraverso la concessione legale17. Ovvero, quando lo Stato concede una miniera ai privati, istituendo su di essa una proprietà particolare, non si spoglia del suo dominio originario18. Lo mantiene. Di conseguenza, se il concessionario non adempie gli obblighi che derivano dalla concessione, quest’ultima decade e lo Stato, in virtù di quel dominio sulla miniera, potrà stipulare, con altri terzi, una nuova concessione mineraria.

La distinzione appena fatta, fra dominio originario ed imprescrittibile dello Stato e la c.d. “proprietà particolare” in capo allo scopritore – illimitata nel tempo – ma pur sempre soggetta alle condizioni della concessione, rappresenta una peculiarità dell’ordinamento argentino. Nell’esposizione dei motivi della legge n° 22.259 – riforma del Codice Minerario – il legislatore spiega, senza giri di parole, che il diritto dei proprietari delle miniere coesiste con il dominio originario dello Stato. Ciò posto, dato che lo Stato non può sfruttare le miniere se non attraverso l’intervento dei privati, ai fini pratici la problematica sulla proprietà delle miniere poco interessa, nel concreto, al concessionario, visto che la concessione gli consente di sfruttare la miniera senza intromissioni da parte delle autorità amministrative. Al proprietario della miniera – concessionario o scopritore che sia – incombe solo la responsabilità per i pregiudizi arrecati ai terzi e ai lavoratori. Al lavoratore che per cause di servizio cessa di lavorare va riconosciuto un indennizzo che deve essere corrisposto dal concessionario della miniera, non dallo Stato.

Infine è importante evidenziare, che le miniere, pur rappresentando una categoria di proprietà speciale, sono sottoposte agli stessi principi della proprietà comune. Ne consegue che i proprietari potranno:

  1. Esercitare tutte le azioni in difesa della proprietà contenute nel Codice Civile argentino.
  2. Essere privati della stessa – solo ed esclusivamente – nei termini stabiliti dall’articolo 17 della Costituzione Argentina, il quale dispone che la proprietà è inviolabile e che nessuno può esserne spogliato se non in virtù di una sentenza.

Si osservi, inoltre, che la pubblica utilità del bene – requisito indispensabile per l’espropriazione – deve essere espressamente disposta da una norma di legge.

Classificazione delle miniere

Secondo il più volte citato codice minerario, le miniere, si possono dividere in tre tipologie.

  1. Le miniere che appartengono esclusivamente allo Stato e che potranno essere sfruttate in seguito a concessioni rilasciate dalle autorità competenti;
  2. Le miniere date in concessione, preferibilmente, al proprietario del suolo e quelle destinate allo sfruttamento comune;
  3. Le miniere che appartengono unicamente al proprietario e che nessuno potrà sfruttare senza il suo assenso, salvo per i già menzionati motivi di pubblica utilità.

Nella prima categoria rientrano le miniere metallifere19, di combustibile20, arsenico, quarzo, feldspato, mica, fluorita, fosfato, zolfo, borato, wallostonite, pietre preziose e vapori endogeni. Nella seconda categoria rientrano le sabbie metallifere e le pietre preziose che si trovano nei fiumi e le sorgenti d’acqua, le grotte, cave, miniere aperte – già sfruttate nel passato – ed attualmente in stato di abbandono, le torbiere, saline, salsedine, i metalli non compresi nella prima categoria, le terre alluminose, abrasive, ocri, resine, steatite, baritina, graffito, caolino, sali alcaline o alcalino terrosi, amianto, bentonite, zeolite, ed altri minerali. La terza categoria è composta dalle terre argillose impiegate nell’edilizia, vettovagliamento ed ornamento. I minerali e le sostanze non comprese nelle sopraccitate categorie – incolpevolmente omesse oppure non ancora individuate dal legislatore – saranno catalogate con una legge successiva in una delle tre categorie precedenti. La scissione fra la proprietà del fondo e la proprietà delle miniere, inibisce allo Stato di esplorare con o senza monopolio, uno o vari tipi di minerali compresi nelle categorie delle terre rare: questo impedimento accresce l’opportunità dell’iniziativa dei privati.

La normativa nazionale sugli investimenti21

Con la legge n° 24.196, l’Argentina ha dato vita ad un regime speciale per stimolare gli investimenti nel settore minerario. Tale regime prevede che le persone fisiche e giuridiche residenti e le persone giuridiche straniere – ma stabilite secondo il diritto argentino – possano beneficiare di agevolazioni se iscritti in un apposito registro22. Anche le persone e le imprese di servizi minerari così come gli enti pubblici nazionali, provinciali e municipali devono aderirvi per godere dei benefici.

Le attività comprese nel regime speciale sono la prospezione, l’esplorazione, lo sviluppo, la preparazione e l’estrazione di sostanze minerali individuate dal codice minerario, compresi i relativi processi e le fasi di lavorazione. Non rientrano le attività collegate all’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi ed i processi industriali di lavorazione del cemento e delle ceramiche. Il regime speciale prevede – fra le altre cose – la stabilità fiscale per trent’anni dal momento della presentazione dello studio di fattibilità. Sono compresi tutti i tributi diretti, tasse e contribuzioni impositive così come i dazi ed altri gravami d’importazione ed esportazione. In questo modo, le imprese minerarie, non vedranno incrementare la pressione fiscale da parte dello Stato, delle Province o dei Municipi che aderiscono al sopraccitato regime speciale. Questo beneficio si estende alle nuove attività minerarie ed a quelle già esistenti. Non saranno applicati nuovi tributi – salvo che le disposizioni siano di maggior favore per il contribuente- né modificazioni ai meccanismi o procedimenti per la determinazione della base imponibile dei tributi, per la deroga delle esenzioni, per l’eliminazione delle deduzioni concordate, per l’incorporazione di situazioni non previste nell’ambito di un tributo, eccetera. Infine, è prevista l’esenzione doganale per i macchinari, impianti, ricambi, e materiale importato per l’attività mineraria.

Normativa bilaterale a garanzia degli investimenti

L’Italia ha firmato con l’Argentina un accordo sulla promozione e protezione degli investimenti entrato in vigore il 14 ottobre 1993. Con Legge 282/82 è stata data esecuzione alla Convenzione Bilaterale in materia di doppia imposizione fiscale fra l’Italia e l’Argentina. L’accordo sulla promozione e protezione degli investimenti intende per “investimento” ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l’esercizio di tali attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. Anche se non dichiarata espressamente, l’attività mineraria ed estrattiva è considerata investimento in quanto diritto di natura economica conferito mediante concessione.

Sono “investitori” le persone giuridiche costituite conformemente alla normativa argentina, con sede nel territorio argentino e riconosciuta dallo Stato come ente pubblico esercente attività economiche, le società di persone o di capitali, le fondazioni, le associazioni indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno. In caso di nazionalizzazione ed esproprio, l’Argentina si impegna a non adottare provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo o di godimento inerenti agli investimenti effettuati dall’investitore italiano, salvo specifiche disposizioni di leggi, sentenze e decisioni emanate dai competenti tribunali nonché altre disposizioni non discriminatorie di carattere generale destinate a disciplinare le attività economiche. Gli investimenti esteri italiani non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti nel territorio argentino, a meno che non si verifichino le seguenti condizioni:

  1. che i relativi provvedimenti rispondano ad esigenze di pubblica utilità, di sicurezza o di interesse nazionale;
  2. che siano stati adottati in conformità alle procedure di legge previste;
  3. che non siano discriminatori né contrari a diverso impegno assunto;
  4. che siano accompagnati da disposizioni che prevedano il pagamento di un risarcimento adeguato, effettivo ed immediato.

Il risarcimento, secondo il trattato, sarà equivalente all’effettivo valore di mercato dell’investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione e di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sarà determinato in base a parametri tecnici internazionalmente accettati. Qualora un valore di mercato non possa essere sollecitamente accertato, il risarcimento verrà determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di impresa nonché delle componenti e dei risultati delle correlate attività imprenditoriali. Il risarcimento comprenderà gli interessi, maturati alla data di pagamento, calcolati al normale tasso di interesse commerciale. In mancanza di un accordo fra l’investitore italiano e l’autorità argentina che ha adottato il provvedimento, l’ammontare del risarcimento verrà definito secondo le modalità di soluzione delle controversie. Il risarcimento, una volta determinato, verrà prontamente pagato nella valuta nella quale l’investimento sia stato effettuato, ovvero, in una valuta liberamente convertibile accettata dall’investitore e ne sarà autorizzato il rimpatrio.

L’Argentina garantisce agli investitori italiani, dopo l’assolvimento di ogni obbligo fiscale e conformemente alle disposizioni della rispettiva normativa bancaria, il libero trasferimento all’estero, nella valuta nella quale l’investimento sia stato realizzato o in altra valuta convertibile, senza indebito ritardo, al tasso di cambio applicabile alla data dei trasferimenti, di:

  • capitali, quote aggiuntive di capitale ed incrementi di capitale utilizzati per mantenimento e sviluppo di investimenti;
  • redditi definiti dall’accordo bilaterale;
  • somme derivanti dalla realizzazione di attività di bilancio ovvero della totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento, inclusi eventuali plusvalenze e incrementi del capitale iniziale investito;
  • somme destinate al rimborso di prestiti effettivamente assunti per investimenti o direttamente collegati con questi ultimi nonché somme destinate al pagamento degli interessi relativi;
  • compensi ed indennità percepite derivati da lavoro subordinato o da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati ne proprio territorio, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti, come altresì compensi per assistenza e servizi tecnici;
  • risarcimenti.

Il libero trasferimento avrà luogo entro i sei mesi dalla richiesta. L’Argentina non potrà ricusare, sospendere a tempo indeterminato o privare di contenuti tale diritto. Ciascuna parte conserva il diritto, in caso di eccezionali difficoltà di bilancia dei pagamenti, di stabilire limitazioni ai trasferimenti in forma equa, senza discriminazioni e in conformità ai propri obblighi internazionali. Tali limitazioni non potranno superare, per ciascun investitore, una durata di trentasei mesi ed includeranno la facoltà per l’investitore di ottenere un trasferimento frazionato in rate di durata non superiore a diciotto mesi. Il governo argentino assicurerà in ogni momento agli investitori italiani il libero trasferimento dei dividendi effettivamente distribuiti, in valuta proveniente dalle proprie esportazioni.

Legislazione ambientale

Come già anticipato, lo sfruttamento intensivo delle terre rare crea problemi di inquinamento ambientale. La Costituzione Argentina, nel suo articolo 41, stabilisce che tutti, indistintamente se cittadini e stranieri, hanno diritto ad un ambiente sano con conseguente obbligo di preservarlo. Le autorità nazionali devono, pertanto, fissare i livelli minimi di tutela. Le Province, invece, si riservano la facoltà di complementare tali disposizioni. La peculiarità del diritto ambientale argentino risiede nella sua naturale tendenza a ripristinare la situazione di fatto una volta accertato il danno ambientale. Si tratta di un vero e proprio obbligo di riparazione che deriva dalla tradizione civilistica argentina. Vi sono poi altre leggi a tutela dell’ambiente. La legge n° 25.675, nota come “legge ambientale”, disciplina i fatti leciti o illeciti che mediante azioni od omissioni provochino danni ambientali. L’elemento qualitativo introdotto da questa norma è il preminente interesse collettivo. Il danno ambientale, infatti, viene definito come qualunque alterazione significativa che modifichi negativamente l’ambiente, le sue risorse, l’equilibro dell’ecosistema, o i beni o i valori collettivi.

Nello specifico, dispone l’articolo 2823, che “colui che causa un danno ambientale sarà oggettivamente responsabile per il suo ripristino allo stato precedente della sua produzione”. Il termine “oggettivamente” in realtà introduce la responsabilità oggettiva, e si riferisce all’esecuzione di un atto che per colpa o per negligenza provochi ad un altro un danno24 ma anche a qualsiasi danno causato da coloro che agiscono in rapporto di dipendenza, o delle cose che si utilizzano, o che sono in sua custodia25. La responsabilità per i danni ambientali in Argentina presenta alcuni contorni di elevata incertezza. La menzionata legge ambientale, nel suo articolo 2926, esclude la responsabilità quando “(…) nonostante si siano adottate tutte le misure per evitarli e senza colpa concorrente da parte del responsabile, i danni si sono verificati per colpa esclusiva della vittima o di altro terzo per i quali non si deve rispondere”. La responsabilità civile o penale per il danno ambientale è indipendente da quella amministrativa.

Anche la legge n° 24.196 sugli investimenti nel settore minerario vuole occuparsi della tutela dell’ambiente. Le imprese iscritte al regime speciale sono obbligate a costituire un fondo finalizzato ad una sorta di “previsione” per la conservazione dell’ambiente. Questo fondo è a discrezione delle imprese e sarà considerato come carico deducibile delle imposte sul reddito27. In questo modo lo Stato vuole evitare che successive esigenze in materia ambientale violino il regime di stabilità fiscale.

Infine, il Código Minero impone alle persone fisiche e giuridiche – siano esse pubbliche o private – il rispetto delle sua sezione seconda, appositamente dedicata alla protezione ambientale. Le norme prevedono che il titolare della miniera sia responsabile per i danni ambientali – diretti ed indiretti – provocati dal suo comportamento, dai suoi collaboratori o da altri in nome suo durante la prospezione, l’esplorazione, lo sfruttamento, lo sviluppo, la preparazione, l’estrazione e lo stoccaggio dei minerali. Rientrano in questa previsione di responsabilità le attività poste in essere per la chiusura della miniera. La sezione è molto dettagliata. Stabilisce procedimenti, metodi e prestazioni che i proprietari delle miniere devono rispettare. Prima di ogni attività rilevante, i concessionari devono presentare una relazione sull’impatto ambientale. La relazione deve contenere, fra le altre cose, il tipo di azione che si intende compiere e gli eventuali rischi per l’ambiente. Durante la fase di esplorazione, la relazione dovrà contenere una descrizione dei metodi estrattivi e delle misure di protezione necessarie per l’ambientale. Le autorità devono preventivamente approvare la relazione, entro e non oltre sessanta giorni dal momento della presentazione, prima di cominciare le attività. Se la relazione presentata non è esaustiva, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’autorità amministrativa, deve essere presentata una nuova. Le relazioni di impatto ambientale devono essere aggiornate dall’interessato ogni due anni. Presso l’autorità mineraria provinciale è istituito un Registro dei Contravventori e fra le sanzioni che possono essere irrogate vi sono la multa, la sospensione della validità del certificato di qualità ambientale dei prodotti estratti, il risarcimento – rectius: riparazione – per i danni ambientali e la chiusura temporale delle miniere. In caso di tre infrazioni gravi è prevista la chiusura definitiva della miniera e la revoca della concessione. Le Province devono vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di questa sezione.

Conclusioni

Alla luce del brevissimo esame della regolamentazione argentina in ordine alla concessione mineraria ed alla proprietà delle miniere, si evidenzia quindi, una distinzione fra dominio e proprietà delle stesse. Ciò posto, tale distinzione teorica non impedisce all’investitore privato, argentino o straniero che sia, di disporre, godere, sfruttare ed alienare questi beni.

La giurisprudenza argentina è ricca di riferimenti che rendono il diritto minerario sempre più speciale ed autonomo – e di conseguenza – sempre più operativo. Queste pronunce se da un lato hanno ribadito il dominio dello Stato, dall’altro confermano la piena possibilità in capo al privato di operare e ragionare nell’ottica del proprietario, con ampie cautele legali poste a tutela dell’investimento .

In particolare, si osserva come il diritto argentino permetta agli investitori stranieri di effettuare investimenti minerari nel paese alle stesse condizioni degli investitori residenti, senza bisogno di preventive approvazioni o di una qualche procedura di registrazione prodromica. Le terre rare presenti nell’entroterra argentino, in un contesto così favorevole all’investitore straniero, non si presentano quindi come semplici risorse minerarie. Sono, soprattutto, beni strategici che attendono una giusta collocazione nei mercati internazionali.

Francesco G. Leone

Marco Sbrocca

NOTE:

1.- Secondo the International Union of Pure and Applied Chemistry, le terre rare sono diciassette elementi della tavola periodica in particolare lo scandio (Sc), ittrio (Y), lantanio (La), cerio (Ce), praseodimio (Pr), neodimio (Nd), promezio (Pm) , samario (Sm), europio (Eu), gadolinio (Gd), terbio (Tb), disprosio (Dy), olmio (Ho), erbio (Er), tulio (Tm), itterbio (Yb), lutezio (Lu).

2.- Superconduttori, magneti, catalizzatori, laser, fibra ottica, eccetera.

3.- Fonte rapporto SEC(2008)-2741 della Commissione Europea “The raw materials initiative – meeting our critical needs for growth and jobs in Europe”.

4.- La Città di Buenos Aires -denominata anche Capitale Federale- ha una autonomia speciale non paragonabile alle prerogative riservate alle Province.

5.- Costituzione della Repubblica Argentina, articolo 121 “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”

6.- Costituzione della Repubblica Argentina, articolo 75 comma 12.

7.- Noto anche come Legge n° 1919.

8.- Legge n° 1919, articolo 9 “El Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los casos expresados en la presente ley”.

9.- Sono le percentuali fisse calcolate sulla base della quantità di materiale estratto. Attualmente l’aliquota è del 3%.

10.- Data la natura federale dell’Argentina, possiamo dire che sono state le Province a delegare il Congreso Nacional affinché quest’ultimo stabilisca un regime di proprietà distinto dal diritto civile mediante le previsioni contenute nel codice minerario.

11.- Combinato disposto della Legge n° 1919, articolo 8° “Concédese a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños, con arreglo a las prescripciones de este Código” e articolo 44 “Las minas se adquieren en virtud de la concesión legal otorgada por autoridad competente con arreglo a las prescripciones del presente Código. Son objeto de concesión los descubrimientos y las minas caducas o vacantes”.

12.- Legge n° 1919, articolo 7 ”Las minas son bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren”.

13.- Legge n° 1919, articolo 12 “Las minas son inmuebles. Se consideran también inmuebles las cosas destinadas a la explotación con el carácter de perpetuidad,(…)”.

14.- In realtà si dovrebbe parlare di sola “concessione mineraria” per ribadire la specificità del diritto minerario nella legislazione argentina e mai di mera concessione, dato che questo istituto, sembra carente di tutti gli elementi costitutivi richiesti dal diritto amministrativo argentino.

15.- Legge n° 1919, articolo 44 “Las minas se adquieren en virtud de la concesión legal otorgada por autoridad competente con arreglo a las prescripciones del presente Código. Son objeto de concesión: a) Los descubrimientos. B) Las minas caducadas y vacantes”.

16.- Legge n° 1919, articolo 156 “La concesión de una mina comprende el derecho de exigir la venta del terreno correspondiente. Mientras tanto, se sujetará a lo dispuesto en el parágrafo de las servidumbres”.

17.- Legge n° 1919, articolo 10 “Sin perjuicio del dominio originario del Estado reconocido por el Artículo 7º, la propiedad particular de las minas se establece por la concesión legal”.

18.- La parola dominio nel ordinamento italiano viene utilizzata per elencare tre situazioni ben distinte: proprietà, possesso e detenzione. Mentre la prima è una situazione formale e, in quanto tale, garantisce al titolare i massimi poteri possibili rispetto ad una cosa, le altre due sono situazioni materiali e determinano l’attribuzione al soggetto attivo solo di taluni poteri.

19.- Oro, argento, platino, mercurio, rame, ferro, piombo, stagno, zinco, nichel, cobalto, bismuto, manganeso, antimonio, wolfram, alluminio, berillio, vanadio, cadmio, tantalio, molibdeno, litio e potassio.

20.- Carbone, lignito, antracite ed idrocarburi solidi.

21.- L’Argentina ha ratificato la Convenzione di Washington del 1965 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati e la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. I trattati internazionali, secondo la Costituzione della Repubblica Argentina, articolo 75, comma 22 sono superiori alle leggi.

22.- Vedi Autoridad de Aplicación Ley n° 25.429.

23.- Legge n° 25.675, articolo 28 “El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder”.

24.- Codice Civile argentino, articolo 1109 “Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil”.

25.- Codice Civile argentino, articolo 1113 “La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado”. 26.- Legge n° 25.675, articolo 29 “La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder”.

27.- Legge n° 24.196, articolo 23 “A los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente pueda ocasionar la actividad minera, las empresas deberán constituir una previsión especial para tal fin. La fijación del importe anual de dicha previsión quedará a criterio de la empresa, pero se considerará como cargo deducible en la determinación del impuesto a las ganancias, hasta una suma equivalente al cinco por ciento (5%) de los costos operativos de extracción y beneficio. Los montos no utilizados por la previsión establecida en el párrafo anterior deberán ser restituidos al balance impositivo del impuesto a las ganancias al finalizar el ciclo productivo”.

28.- Vedi S. T. Jujuy, Sala II, 7/3/84, “Lamas, Pastor C.”, “E.D.” del 1/10/84, pag. 7, C.S.J.N., 3/5/79, “Yacimientos Petrolíferos Fiscales v. Provincia de Mendoza y otro”, C.S.J.N., 2/8/88, “Provincia de Mendoza v. Estado Nacional”, “L.L:”, 1989 – A – 449, con nota de Guillermo J. Cano; “E.D.”, 129 – 73.

Marco Sbrocca

Avvocato del Foro di Roma e titolare dello Studio Legale Sbrocca

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